Statuto

Allegato B al n. 74283/8725 di rep.

STATUTO DELLA “PRO LOCO LACCHIARELLA”

1. COSTITUZIONE

  1. L’associazione denominata “PRO LOCO LACCHIARELLA” è stata costituita il 26 gennaio 1998 con atto ricevuto dal notaio di Lavena Ponte Tresa Giuseppe Pesce

il 26 gennaio 1998 n. 34023/2555 di repertorio, registrato a Luino il 6 febbraio 1998 al n. 80 serie 1.

  1. La sede è fissata nel comune di LACCHIARELLA, attualmente in corso Matteotti n.4, e può per esigenze operative essere cambiata senza apportare modifiche al presente statuto.

2. CARATTERISTICHE

  1. a) La “PRO LOCO LACCHIARELLA” è un’associazione su base volontaria di natura privatistica, apartitica, senza scopo di lucro ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione della fruizione – in termini di conservazione – delle realtà e delle potenzialità turistiche – naturalistiche – culturali – artistiche – storiche – sociali – enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, onde promuoverne la crescita sociale;
  1. b) per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati;
  1. c) in caso di particolari necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati;
  1. d) svolge l’attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

3. DURATA E LIMITI GIURISDIZIONALI

La durata della “PRO LOCO LACCHIARELLA” è illimitata e i limiti giurisdizionali coincidono con quelli del Comune di Lacchiarella. Comunque, esclusivamente per l’eventuale realizzazione di progetti e/o interventi sovracomunali, può operare anche fuori dal territorio comunale in cui è costituita, a condizione però che intercorrano preventivi accordi con le Pro Loco coinvolte nei progetti e/o interventi, ovvero – ove trattasi di territori sprovvisti di Pro Loco – con i comuni interessati.

4. COMPITI E OBIETTIVI

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2 lettera a, la “PRO LOCO LACCHIARELLA”, in via esplicativa e non esaustiva:

  1. a) svolge opera di aggregazione delle persone e degli enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell’associazione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione;
  1. b) svolge e/o promuove ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e della collettività insediatavi diffondendone i risultati per una loro rispettosa fruizione;
  1. c) fa opera di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle usanze, delle tradizioni, dell’arte, della musica, della cultura locale, ivi compresa la collaborazione alla crescita di idonee professionalità;
  1. d) organizza manifestazioni in genere e, in particolare, convegni, incontri, fiere, escursioni, spettacoli, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;
  1. e) opera per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una specifica sensibilità, con particolare riferimento alle realtà locali. Tali azioni saranno rivolte specialmente ai giovani, in collaborazione anche con le istituzioni scolastiche;
  1. f) sensibilizza la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell’attività turistica, rivolta sia all’ambito locale che alle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità, attivandosi anche per l’istituzione di Uffici Informazioni e Accoglienza Turistica;
  1. g) promuove e partecipa ad azioni di tutela in ogni sede e in ogni grado, ivi comprese le sedi amministrative e giudiziarie.

La Pro Loco, al fine di ampliare i servizi e le attività resi ai cittadini, intende attivare, ove necessario, convenzioni con enti e strutture pubbliche per avviare e sostenere le attività per i soci e i cittadini della comunità di Lacchiarella e comunque previste dallo statuto.

5. SOCI

  1. a) I soci della “PRO LOCO LACCHIARELLA” si distinguono in:

= soci effettivi: la qualifica di “socio effettivo” viene acquisita all’atto del normale versamento della quota associativa annualmente stabilita dall’assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione. Detta quota, pena la decadenza dell’iscrizione, deve essere versata entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all’associazione o, per i rituali rinnovi, entro il 31 marzo di ogni anno sociale;

= soci benemeriti: la qualifica di “socio benemerito” viene acquisita da coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie ritenute di particolare rilevanza dal consiglio di amministrazione. Risultano dall’elenco generale dei soci;

= soci onorari: la qualifica di “socio onorario” può essere conferita a quelle persone eminenti nelle discipline ambientali, architettoniche, storiche, urbanistiche, mediche, giuridiche ed economiche cui la “PRO LOCO LACCHIARELLA”, su delibera del consiglio di amministrazione, crede conveniente tributare tale investitura. Possono essere “soci onorari”:

– alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;

– persone che abbiano reso segnalati servigi alla “PRO LOCO LACCHIARELLA”.

Il riconoscimento è perpetuo e sono esenti dal pagamento della quota annua.

  1. b) L’iscrizione alla “PRO LOCO LACCHIARELLA” è aperta a tutti i cittadini residenti nel comune e a coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità dell’associazione.
  1. c) L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
  1. d) Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio di amministrazione accompagnata dalla ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della prevista quota associativa e dalla dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si ripropone e l’impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Entro sessanta giorni dal ricevimento, il consiglio di amministrazione deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione; entro i termini suindicati, la mancata accettazione deve essere adeguatamente motivata, mentre l’assenza di comunicazione sottointende l’accettazione dell’istanza.

  1. e) Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio di amministrazione riceva la ratifica della volontà di recesso.
  1. f) La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal consiglio di amministrazione in caso di indegnità del socio per incompatibilità con l’attività dell’associazione o in caso di indegnità per attività pregiudizievole alla Pro Loco. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione ha diritto di far riesaminare la sua posizione dall’assemblea generale dei soci. In tal caso l’iscrizione si intende sospesa fino alla pronuncia dell’assemblea.
  1. g) L’appartenenza alla “PRO LOCO LACCHIARELLA” ha carattere libero e volontario e, salvo quanto previsto al punto 2 lettera c del presente statuto, le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

h) Non esistono soci di diritto.

6. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

a) Tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in cui l’assemblea viene convocata, fatta eccezione per i “soci onorari” per i quali vale quanto previsto al precedente punto 5 lettera a, hanno diritto di assistere alle assemblee “ordinarie” e “straordinarie”. Inoltre hanno diritto di voto e a essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco a condizione che all’atto della convocazione dell’assemblea abbiano almeno sei mesi di anzianità di iscrizione e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

I soci della “PRO LOCO LACCHIARELLA” hanno diritto di:

– ricevere la tessera sociale della Pro Loco;

– frequentare i locali della sede sociale;

– ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

– beneficiare delle facilitazioni connesse alle attività promosse od organizzate dalla Pro Loco di appartenenza, ovvero di quelle contemplate da eventuali convenzioni a favore dei soci che la Pro Loco può stipulare direttamente o acquisire associandosi ad altre associazioni.

  1. b) Tutti i soci hanno il dovere di:

– rispettare il presente statuto e le risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie, oltre che tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, che con altri enti, che con terzi;

– versare la quota sociale nei termini previsti dal precedente punto 5 lettera a;

– non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.

7. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi della “PRO LOCO LACCHIARELLA”:

  1. a) l’assemblea dei soci;
  2. b) il consiglio di amministrazione;
  3. c) il presidente;
  4. d) il vice presidente;
  5. e) il segretario;
  6. f) il tesoriere;
  7. g) il collegio dei revisori dei conti;
  8. h) il presidente onorario.

Tutte le cariche sono gratuite.

8. L’ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. a) L’assemblea dei soci, organo sovrano dell’associazione, è composta da tutti gli aderenti alla “PRO LOCO LACCHIARELLA” in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6 lettera a;
  1. b) l’assemblea, per le decisioni di sua competenza, si riunisce almeno due volte l’anno: entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di maggio per l’approvazione del bilancio consuntivo;
  1. c) eccezione fatta per l’elezione delle cariche sociali, la cui assemblea dovrà essere convocata almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, tutte le altre assemblee, i cui termini vanno stabiliti congiuntamente dal presidente e dal consiglio di amministrazione, vengono indette con preavviso di almeno quindici giorni. Nella stessa verranno indicati data, ora, luogo, ordine del giorno; la consegna agli interessati avverrà a mano ovvero a mezzo normale servizio postale o e-mail;
  1. d) sia in sede “ordinaria” che “straordinaria”, l’assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ovvero da almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, ovvero ancora dal collegio dei revisori dei conti. Resta comunque inteso che in presenza delle alternative di cui sopra, il presidente, anche se dissenziente o dimissionario, ha l’obbligo legale di convocare l’assemblea, e di fatto è personalmente responsabile nei confronti dei terzi qualora dalla sua “inazione” derivino dei danni;
  1. e) in sede “ordinaria” l’assemblea è regolarmente costituita – in prima convocazione – con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto.

Sia in prima convocazione che in seconda convocazione, l’assemblea delibera a maggioranza di voti;

  1. f) in sede “straordinaria” l’assemblea è regolarmente costituita – in prima convocazione – con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza;
  1. g) sono ammesse deleghe di voto da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. E’ vietato il cumulo delle deleghe nel numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza;
  1. h) normalmente l’assemblea vota per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il presidente può scegliere tre scrutatori tra i presenti;
  1. i) all’assemblea spettano i seguenti compiti:

= in sede “ordinaria”:

– provvedere alla nomina del consiglio di amministrazione, del presidente dell’associazione e del collegio revisori dei conti ivi compresi quelli supplenti;

– fissare, su proposta del consiglio di amministrazione, l’entità delle annuali quote associative;

– delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;

– approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;

– deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;

– deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione;

= in sede “straordinaria”:

– deliberare sulle modificazioni del presente statuto;

– deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

– deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione;

  1. l) delle riunioni assembleari viene redatto verbale debitamente firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto;
  1. m) le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati previa affissione nella sede sociale.

9. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. a) La “PRO LOCO LACCHIARELLA” è amministrata da un consiglio di amministrazione composto, a scelta dell’assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, da un minimo di cinque membri ad un massimo di quindici membri, compreso il presidente;
  1. b) dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
  2. c) in caso di dimissioni o decesso di un membro del consiglio di amministrazione subentra il socio che nell’ultima assemblea elettiva è risultato il primo dei non eletti. Nel caso di due o più soci a parità di voti, la scelta cadrà sul socio che vanta una maggiore anzianità di iscrizione all’associazione. In mancanza di questo si indiranno le votazioni per eleggere il membro mancante.

Nel caso che la vacanza dei componenti il consiglio di amministrazione sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli stessi, l’intero consiglio di amministrazione sarà considerato decaduto e il presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo consiglio di amministrazione;

  1. d) il consiglio di amministrazione:

– decide l’eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate relative alle attività statutarie;

– è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’assemblea;

– predispone i regolamenti interni per l’organizzazione e il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari;

– gestisce il patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta;

– propone all’assemblea l’entità delle quote associative annuali;

  1. e) il consiglio di amministrazione si riunisce, con sedute pubbliche e sempre in unica convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei facenti parte, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso;
  1. f) per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del presidente;
  1. g) per quanto concerne le modalità per la convocazione del consiglio, salvo che non sia prevista una determinata periodicità, si provvederà a darne avviso ai diretti interessati – con congruo anticipo – a mezzo normale servizio postale o a mezzo e-mail;
  1. h) le sedute e le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare dal processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario che lo redige e di volta in volta approvato dal consiglio stesso;
  1. i) il consigliere che non intervenga a tre consecutive sedute consiliari o che comunque totalizzi più di cinque assenze ingiustificate nell’arco dell’anno sociale decade dalla carica su delibera del consiglio di amministrazione, che provvederà alla surroga dello stesso.

10. IL PRESIDENTE

  1. a) Il presidente, eletto dall’assemblea dei soci, rappresenta legalmente la “PRO LOCO LACCHIARELLA” di fronte a terzi e anche in giudizio. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Su deliberazione del consiglio di amministrazione, conferisce sia a soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

  1. b) In caso di delega, assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente o, in assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal consigliere più anziano di associazione.
  1. c) Al presidente, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio di amministrazione, al quale comunque riferisce circa l’attività compiuta, compete l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio di amministrazione per la ratifica del suo operato.
  1. d) Il presidente convoca e presiede l’assemblea e il consiglio di amministrazione, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
  1. e) Il presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l’approvazione al consiglio di amministrazione e quindi all’assemblea dei soci, corredando detta documentazione di idonee relazioni.
  1. f) Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne – per iscritto – tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione, competente a esprimersi – a maggioranza – circa l’accettazione o meno.

Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo l’ufficiale nomina del subentrante da parte dell’assemblea dei soci.

Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione sociale nonché di un rendiconto delle operazioni economico–finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il presidente dimissionario continuerà ad assolvere tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.

11. IL VICE PRESIDENTE

Il vice presidente, eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.

12. IL SEGRETARIO

Il segretario, eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea e del consiglio di amministrazione; coadiuva il presidente e il consiglio di amministrazione nell’espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione. Cura la tenuta del libro verbali dell’assemblea, delle sedute del consiglio di amministrazione nonché del registro degli aderenti all’associazione.

13. IL TESORIERE

Il tesoriere, eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone – dal punto di vista contabile – il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonee relazioni contabili.

14. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. a) Eletti dall’assemblea con votazione a scrutinio segreto, separata da quella per l’elezione del consiglio di amministrazione, scelti anche tra i non soci, il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). Nel caso che non sia possibile provvedere alla sostituzione si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell’intero collegio;
  1. b) nella seduta di insediamento indetta dal presidente della Pro Loco, il collegio elegge nel suo seno il proprio presidente;
  1. c) il collegio vigila sull’andamento della gestione economico–finanziaria dell’associazione;
  1. d) esegue, anche da parte di singoli suoi membri, verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, nonché eventuali scostamenti dai budget approvati;
  1. e) con apposite relazioni collegiali, riferisce al consiglio di amministrazione almeno in sede di approvazione dei bilanci;
  1. f) cura la tenuta del libro delle adunanze del collegio stesso, partecipa di diritto alle adunanze delle assemblee e del consiglio di amministrazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto;
  1. g) l’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere;
  1. h) per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate dal presente statuto per i membri del consiglio di amministrazione.

15. IL PRESIDENTE ONORARIO

  1. a) Il presidente onorario può essere nominato dall’assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività in favore della Pro Loco;
  1. b) dal consiglio di amministrazione possono essergli affidati incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri enti.

16. PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA ASSOCIAZIONE

  1. a) Il patrimonio della “PRO LOCO LACCHIARELLA” è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, dagli avanzi netti di gestione, dal ricavato dell’organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente.
  1. b) La “PRO LOCO LACCHIARELLA” trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività:

– dalle quote associative annualmente stabilite e/o dai contributi straordinari degli associati;

– dai contributi dei privati;

– dai rimborsi derivanti da convenzioni;

– da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

  1. c) Fermo restando che l’adesione alla “PRO LOCO LACCHIARELLA” non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla prevista quota annua, è comunque facoltà dei soci elargire contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di eventuali particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
  1. d) Le quote associative e le elargizioni di cui al precedente punto b, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili, non rivalutabili e a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione stessa, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato.
  1. e) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né successioni a titolo particolare né per successione a titolo universale.

17. BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

  1. a) Gli esercizi della “PRO LOCO LACCHIARELLA” chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
  1. b) In tempo utile, comunque nei termini previsti dal precedente articolo 9 lettera e, il consiglio di amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
  1. c) I bilanci, dai quali devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

18. AVANZI DI GESTIONE

  1. a) All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa.
  1. b) L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

19. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

  1. a) Lo scioglimento o cessazione della “PRO LOCO LACCHIARELLA” non potrà essere pronunciato che dall’assemblea straordinaria dei soci, valida in prima o in seconda convocazione, secondo i quorum previsti dal precedente articolo 8 lettera f.
  1. b) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale. I soli beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della regione o di enti pubblici dovranno essere destinati ad altra associazione avente gli stessi fini, ovvero all’ente od organismo turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al comune in cui l’associazione ha sede e, in ogni caso, con vincolo di destinazione e comunque a fini di utilità sociale.

20. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge e ai principi dell’ordinamento giuridico italiano.

f.to Pierluigi Campagnoli

f.to Giuseppe Pesce notaio